La domanda di risoluzione in appello esclude la reformatio in peius (Cass. civ. Sez. 1 n. 19676 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’attore, che in primo grado abbia proposto domanda di esatto adempimento, abbandoni tale domanda in appello e richieda la risoluzione del contratto per inadempimento, la sentenza che escluda la sussistenza dell’inadempimento non integra una reformatio in peius e non richiede la proposizione di appello incidentale da parte del convenuto. L’opzione per la domanda di risoluzione implica, infatti, implicita rinuncia alla sentenza di primo grado fondata sulla domanda logicamente incompatibile di adempimento. Il giudice d’appello è pertanto legittimato a valutare la sola domanda devoluta di risoluzione, senza che possa configurarsi la violazione del principio devolutivo o l’omessa pronuncia sul giudicato interno formatosi sull’accertamento del parziale inadempimento. La decisione di rigetto della domanda di risoluzione costituisce, in tale prospettiva, la conseguenza logica e necessaria dell’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’appellante.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto la sua domanda di risoluzione contrattuale nei confronti della società Ecomedia, relativa a un appalto per la realizzazione e manutenzione del sito “Consultori in rete”. Il giudice di primo grado aveva accertato il parziale inadempimento della società, condannandola a consegnare i contenuti e a inserirli nel sito, ma aveva rigettato la domanda di risoluzione. La Corte territoriale, investita dell’impugnazione dell’ASL, aveva invece escluso qualsivoglia grave inadempimento, rilevando che l’Azienda non aveva fornito i contenuti necessari né collaborato alla pubblicazione online. Avverso tale decisione l’ASL proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’ASL deduceva la violazione degli artt. 112, 324, 329, 333, 334, 342, 343 cod. proc. civ. e dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello, avendo escluso l’inadempimento di Ecomedia, aveva reso una decisione peggiorativa rispetto a quella di primo grado, che aveva accertato il parziale inadempimento, senza che la controparte avesse proposto appello incidentale. La ricorrente riteneva che su tale accertamento si fosse formato un giudicato interno e che la Corte non potesse rimetterlo in discussione, omettendo di valutare la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ..
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente per la tardiva produzione della relata di notifica, ex art. 372 cod. proc. civ., ritenendola infondata. Il ricorso risultava notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguente applicazione del termine “lungo” ex art. 327 cod. proc. civ..
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio, già affermato in un contenzioso con la P.A., secondo cui quando l’attore abbandona l’originaria domanda di adempimento e chiede in appello la risoluzione del contratto, non è viziata da omessa motivazione la sentenza che, ritenuto non provato l’inadempimento, ometta di affrontare la questione della proponibilità della domanda di adempimento, richiamando Cass. 1218/1972.
Tale conclusione si fonda sulla constatazione che, una volta optato per la domanda di risoluzione, è consentito, attesa la ratio di economia processuale, che l’appellante abbia implicitamente rinunciato alla sentenza di primo grado fondata sulla domanda logicamente incompatibile di esatto adempimento. L’appellante non può quindi dolersi della violazione del principio devolutivo, avendo operato secondo la dinamica corretta fra devoluzione in appello e acquiescenza alle parti non impugnate.
La decisione della Corte d’appello non costituisce reformatio in peius, per la quale sarebbe necessario l’appello incidentale, ma è la conseguenza logica e necessaria dell’accoglimento della domanda principale proposta dall’appellante e dell’operata valutazione nel contesto della sola domanda devoluta di risoluzione per inadempimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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