Ottemperanza al giudicato per la carta docente riconosciuta dal giudice ordinario (TAR Campania n. 1442 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio dell’Amministrazione sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione intimata, la cui costituzione meramente formale non è sufficiente a superare la presunzione di inottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell’ottemperanza nomina un Commissario ad acta, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono invece giustificare la mancata applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo nominale di euro 1.500,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in copia attestata conforme, era passata in giudicato. Nonostante il decorso del tempo, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’adozione di ogni misura necessaria per assicurare l’integrale esecuzione del titolo e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, rilevando che il deposito era avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e che era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale scadenza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando che le statuizioni della sentenza avessero ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento, onere che grava sul debitore. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro i successivi sessanta giorni. Il Commissario dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio, anche in assenza di apposito stanziamento, e al reperimento materiale della somma, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituire un legittimo impedimento. Non è prevista la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico della stessa Amministrazione.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora, il Tribunale ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve verificare la sussistenza di “altre ragioni ostative” che, in considerazione della specialità del debitore pubblico, possono giustificare la negazione o la mitigazione della sanzione. Alla luce della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, il Collegio ha ritenuto di non condannare l’Amministrazione al pagamento dell’astreinte. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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