Concessione demaniale marittima e legittimazione ad impugnare: la posizione di mero fatto non basta (TAR Emilia-Romagna n. 1386 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, il proprietario di uno stabilimento balneare limitrofo che non abbia partecipato alla procedura di assegnazione dell’area, né abbia presentato domanda in concorrenza, non è legittimato a impugnare il provvedimento di rilascio: la sua posizione giuridica è di mero fatto, non essendo allegata né comprovata alcuna utilità derivante dall’area concessa, neppure a titolo di vicinitas. L’eventuale tutela processuale avrebbe potuto essere esercitata solo quale intervento ad adiuvandum in un giudizio promosso dal soggetto la cui istanza di concessione sia stata respinta. Le disposizioni regionali sul demanio idrico non si applicano alle aree del demanio marittimo, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata sul loro presupposto.

Il Fatto

I proprietari di due stabilimenti balneari confinanti hanno impugnato il rilascio di una concessione demaniale su una particella di mq 399, nonché l’approvazione del progetto pilota per la ricostruzione dello stabilimento vicino, ex art. 46 delle N.T.A. del Piano dell’Arenile. Hanno dedotto, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione della normativa sulle concessioni del demanio idrico e l’occupazione abusiva pregressa dell’area da parte del concessionario, oltre a plurimi vizi istruttori sul computo delle superfici e sull’impatto delle opere. Il ricorso è stato integrato da due motivi aggiunti, avverso gli atti successivi, inclusa la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi e la concessione rilasciata al Bagno 76.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto in via preliminare l’istanza di estromissione della Provincia, rilevando che la sua partecipazione alla conferenza decisoria legittima la sua presenza in giudizio, atteso che il parere reso è confluito nella determinazione finale impugnata.

Nel merito, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della concessione demaniale sulla particella per carenza di legittimazione ad agire: i ricorrenti non hanno presentato istanza di concessione in concorrenza, né hanno contestato il diniego opposto al terzo richiedente, la cui posizione non è stata fatta valere in giudizio. La loro posizione è stata qualificata come di mero fatto, priva di alcuna utilità concreta rispetto a un’area demaniale che interseca la proprietà del concessionario. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della l.r. n. 7/2004, trattandosi di norma sul demanio idrico, inapplicabile alla particella in questione, ricadente nel demanio marittimo.

Quanto al progetto pilota, il TAR ha ritenuto infondate le censure: il progetto aveva ad oggetto aree di proprietà del richiedente, la porzione demaniale di mq 399 era ininfluente sulla capacità edificatoria, e il computo delle aree private escluse non segue la lettura proposta dai ricorrenti, riferendosi al comparto come risultante dall’accorpamento delle pregresse concessioni. Il rinvio dell’art. 46 al solo art. 14, commi 1-3, delle N.T.A. ha escluso la violazione del comma 4, e la relazione geologica è stata acquisita. I motivi aggiunti sono stati respinti, rilevando la natura endoprocedimentale della valutazione preventiva e l’assenza di efficacia retroattiva della determinazione del 1° aprile 2021, meramente confermativa dell’avveramento delle condizioni. Infine, la diversa estensione dell’area è stata ricondotta alla determinazione del 2019 di accorpamento delle aree emerse da ripascimento naturale, provvedimento che ha interessato anche gli stessi ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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