L’ottemperanza per la carta docente rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2482 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è la sede appropriata per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro che riconoscano il diritto alla carta elettronica del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione alla pronuncia; in caso di persistente inadempimento, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero a metterle a disposizione il beneficio per un importo complessivo di 2.500,00 euro. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato. Non essendo stato eseguito alcun adempimento entro il termine di 120 giorni previsto dalla legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso infruttuosamente. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato, in quanto l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e non risultava alcun atto di ottemperanza nelle more.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario, è stato precisato, potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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