Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato e condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 406 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione dimostri di aver ottemperato al giudicato, rendendo inutile ogni ulteriore pronuncia sulle domande proposte. L’ottemperanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale Ordinario di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto un diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta ottemperanza alla sentenza, sebbene tale adempimento fosse intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, ha rilevato che la materia del contendere è cessata, in quanto l’Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. Tale circostanza rende superfluo l’esame delle domande proposte, non residuando alcun interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha affermato che l’ottemperanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese in favore del ricorrente. Il principio della soccombenza virtuale impone, infatti, di valutare l’esito complessivo della lite, ponendo a carico della parte che ha dato causa al giudizio gli oneri processuali sopportati dall’altra parte, anche quando la definizione avvenga per cessazione della materia del contendere.
In applicazione di tali principi, il Collegio ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.