La comparazione tra professori universitari non richiede punteggi numerici o pesi specifici (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 388 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, le valutazioni della Commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per vizi sintomatici di eccesso di potere, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Non è prescritto da alcuna norma l’obbligo di attribuire un punteggio numerico o un peso ponderale a ciascun criterio di valutazione, essendo legittima la scelta di utilizzare una scala di giudizi sintetici descrittivi. La valutazione comparativa deve incentrarsi sull’intero settore scientifico disciplinare tipizzato, senza dare preminenza alle specifiche funzioni indicate nel bando, che rilevano solo ai fini informativi. L’inserimento in liste bibliometriche, come la Stanford Top 2% Scientists, non è riconducibile alla nozione di premio o riconoscimento nei settori non bibliometrici. L’autovincolo assunto dalla Commissione nel verbale di prima riunione vincola il successivo esercizio della discrezionalità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava gli atti della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario bandito dall’Università degli Studi di Udine per il gruppo scientifico-disciplinare 13/ECON-07, conclusasi con la scelta di altra candidata. Il ricorrente, risultato secondo, censurava la mancata considerazione di titoli curriculari ritenuti decisivi e l’illegittima determinazione dei criteri di valutazione comparativa adottati dalla Commissione. In particolare, contestava la scelta di esprimere i giudizi in forma descrittiva senza punteggi numerici e di non attribuire un peso specifico ai singoli macro-ambiti; l’omessa valorizzazione dell’inserimento nella lista dei World’s Top 2% Scientists; l’errata applicazione dei criteri concernenti la didattica, la ricerca e le pubblicazioni. Con motivi aggiunti impugnava anche le delibere di approvazione e di autorizzazione alla chiamata della controinteressata, deducendone l’illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle resistenti. Il Collegio ha evidenziato che il ricorso non mirava a contestare clausole escludenti, ma i criteri di valutazione, la cui lesività si è manifestata solo in esito alla comparazione. Ha ritenuto rituale l’impugnazione degli atti presupposti unitamente a quelli applicativi.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio secondo cui le valutazioni della Commissione nei concorsi universitari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili dal giudice amministrativo solo per profili di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, senza possibilità di sostituire il proprio avviso a quello dell’organo valutativo. Ha pertanto ritenuto legittima la scelta della Commissione di utilizzare una scala di 11 giudizi sintetici descrittivi, in assenza di obblighi di puntuale ponderazione discendenti dalla legge n. 240/2010.
In ordine alla lista Stanford, il Collegio ha precisato che detta lista ha natura bibliometrica e non costituisce un premio o riconoscimento per una specifica attività scientifica. Ha ritenuto che la valorizzazione di tale titolo avrebbe conflitto con il carattere non bibliometrico del settore Econ-07, per il quale è richiesta una valutazione qualitativa basata sulla peer review.
Quanto alla rilevanza delle funzioni specifiche del bando, il TAR ha affermato che la valutazione deve avvenire in riferimento all’intero settore scientifico disciplinare, senza preminenza per uno dei campi di competenza. Ha infine giudicato infondate le censure relative ai singoli criteri (didattica, ricerca, pubblicazioni), rilevando che le valutazioni della Commissione erano coerenti e sorrette da adeguata motivazione, rispettose dell’autovincolo predeterminato nel verbale n. 1.
Nota della Redazione
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