Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta del docente (TAR Piemonte n. 60 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, è accolto quando la sentenza sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ., sia stata notificata mediante posta elettronica certificata al domicilio reale dell’amministrazione soccombente e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dall’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Con separati ricorsi, poi riuniti, alcuni docenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del Tribunale Ordinario di Torino e di Alessandria, Sezione Lavoro, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in loro favore. I titoli riguardavano il riconoscimento economico connesso alla carta del docente.

Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, trattate congiuntamente in forza del decreto organizzativo del Presidente della Terza Sezione, sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Da qui l’ordine di esecuzione dei titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Le funzioni commissariali, essendo affidate a un dipendente pubblico, si intendono connesse ai compiti istituzionali, con compenso già compreso in quello percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Tribunale ha poi accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure con il giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, dimidiate e ridotte in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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