Concorsi pubblici: l’omessa notifica anche a un solo controinteressato determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 386 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice ai sensi dell’art. 52, comma 1, c.p.a. assegna un termine perentorio, la cui scadenza non è suscettibile di proroga o di rinvio, nemmeno su istanza di parte che deduca la necessità di completare le notifiche sulla base di dati solo tardivamente forniti dall’amministrazione. L’omessa integrazione del contraddittorio, anche con riferimento a un solo controinteressato, determina l’improcedibilità del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La notifica a mezzo PEC si perfeziona con la consegna al destinatario e la mancata indicazione, nella relata, del registro da cui è estratto l’indirizzo non ne determina la nullità, ove non sussista incertezza sull’identità del destinatario e lo scopo legale sia stato raggiunto, come comprovato dal deposito della ricevuta in formato .eml o .msg.
Il Fatto
Un candidato, non ammesso alla prova orale del concorso pubblico per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo presso la Regione, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, deducendo plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione delle regole sulla predisposizione delle tracce e l’insufficienza dei criteri di valutazione. Ha altresì proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’esibizione di tutti i documenti della procedura e ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica a un controinteressato, ma il Consiglio di Stato, ravvisata la nullità sanabile della notifica, ha rimesso la causa al TAR per l’integrazione del contraddittorio. Il giudice di primo grado, con ordinanza, ha ordinato alla Regione di comunicare gli indirizzi PEC o fisici dei controinteressati e al ricorrente di provvedere alla notifica nel termine perentorio di dieci giorni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di nullità della notifica alla controinteressata, già esaminata dal Consiglio di Stato. Ha ritenuto che la mancata indicazione, nella relata, del registro da cui è stato estratto l’indirizzo PEC non incida sulla validità della notifica, poiché l’indirizzo utilizzato era quello indicato dalla stessa destinataria nella domanda di partecipazione e comunicato al ricorrente dalla Regione. La produzione della ricevuta di consegna in formato .eml, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ha comprovato il raggiungimento dello scopo legale, rendendo la notifica valida e il ricorso in riassunzione ammissibile.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tre controinteressati. In particolare, la notifica a una controinteressata era risultata “irreperibile” e, non essendo stata seguita da alcuna consegna, doveva considerarsi inesistente. Dopo l’esito negativo, il ricorrente era rimasto inerte per circa due mesi, senza attivare tempestivamente le modalità alternative di notifica, pur potendo ricorrere, ad esempio, all’istituto di cui all’art. 143 c.p.c. o alla notifica a mani proprie nel luogo di lavoro.
La Corte ha precisato che l’ordinanza di integrazione, nel fornire gli indirizzi comunicati dalla Regione, mirava a fornire un ausilio al ricorrente, senza escludere il ricorso ad altre modalità di notifica. La richiesta di rinvio per completare le notifiche, fondata sulla tardiva comunicazione di alcuni dati da parte dell’amministrazione, non può essere accolta, poiché il termine assegnato dall’art. 52, comma 1, c.p.a. ha natura perentoria. L’omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti di un solo controinteressato è sufficiente a determinare l’improcedibilità del gravame, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
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Nota della Redazione
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