L’ammonimento per violenza domestica è compatibile con la querela e le misure cautelari (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 328 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento per violenza domestica di cui all’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2013, è misura di prevenzione a iniziativa autonoma del questore, che può essere adottata anche in presenza di querela della persona offesa e anche dopo l’adozione di misure cautelari da parte del giudice penale. La disposizione, che pure rinvia all’art. 8 del d.l. n. 11/2009 “in quanto compatibile”, non prevede un rapporto di alternatività tra ammonimento e strumento penale, a differenza di quanto accade per l’ammonimento per stalking. Il procedimento penale e quello amministrativo concorrono nella tutela della vittima. L’obbligo di valutare le memorie ex art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 non impone una confutazione analitica delle osservazioni dell’interessato, purché la motivazione renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento.
Il Fatto
La Questura di Trieste emetteva nei confronti del ricorrente un provvedimento di ammonimento per violenza domestica ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, in relazione a condotte poste in essere in danno dell’ex compagna. Il ricorrente, che aveva già subito una misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta dal G.I.P. del Tribunale di Trieste, impugnava l’atto deducendo la violazione degli obblighi partecipativi e l’incompatibilità dell’ammonimento con la pregressa presentazione della querela e con l’esistenza della misura cautelare, sostenendone l’inutilità e la sproporzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso. Con riferimento al primo motivo (dopo la rinuncia parziale del ricorrente), il Collegio ha ricordato che l’obbligo di valutare memorie e documenti ex art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 non comporta, di per sé, l’obbligo di una specifica e analitica confutazione delle singole argomentazioni dell’interessato. Quanto alla fattispecie concreta, la motivazione dell’ammonimento offre adeguata contezza delle ragioni per cui la querela e la misura cautelare sono state ritenute elementi ininfluenti, risultando comprensibile il riferimento alla norma citata e la sottolineatura dell’avverbio “anche” nella formula “anche in assenza di querela”.
Nel merito, il Collegio ha escluso che all’ammonimento per violenza domestica possa applicarsi la regola dell’alternatività con la querela stabilita dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 per l’ammonimento per stalking. L’art. 3 del d.l. n. 93/2013 attribuisce al questore un’iniziativa “autonoma”, svincolata dalla volontà della persona offesa, e il rinvio all’art. 8 opera solo “in quanto compatibile”. La diversa struttura normativa è giustificata dalla finalità di rafforzare la tutela in un ambito, quello domestico, caratterizzato da particolare ritrosia alla denuncia e dalla presenza di reati-spia, come quelli di cui agli artt. 581, 582, 612, comma 2, e 635 cod. pen., per i quali non sono ammesse misure cautelari coercitive.
La Corte ha quindi affermato che la proposizione della querela e l’adozione di misure cautelari non impediscono l’emissione dell’ammonimento: i due strumenti di tutela concorrono, fondandosi su presupposti diversi. Una diversa interpretazione determinerebbe l’aberrante risultato di privare la vittima di ogni tutela amministrativa in caso di nullità, revoca o cessazione della misura cautelare. Infine, il Collegio ha dichiarato che le conseguenze sanzionatorie previste per il soggetto già ammonito dai commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 3 esulano dalla cognizione del giudice amministrativo, essendo questione estranea alla legittimità del provvedimento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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