Premio di incentivazione alla ferma volontaria anche per piloti militari con brevetto di elicottero (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 327 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio premiale correlato all’ammissione alla ferma volontaria di cui agli artt. 966 e 1803 del d.lgs. n. 66/2010 (in continuità con l’art. 1, comma 4, della l. n. 41/2000) spetta non solo agli ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare, ma anche a quelli titolari del brevetto militare di pilota di elicottero, purché svolgano o abbiano svolto in concreto funzioni identiche a quelle dei primi. La clausola letterale che limita il premio ai soli possessori del brevetto di pilota militare non può essere interpretata in senso puramente letterale: l’identità delle funzioni, ove comprovata, costituisce sintomo inequivocabile della parità di qualificazione professionale e impone l’interpretazione teleologica della norma, volta a evitare l’esodo verso imprese private del personale militare altamente qualificato. In tal caso non è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Il Fatto
Tre ufficiali dell’Esercito italiano in servizio permanente, in possesso del «brevetto militare di pilota di elicottero» (BMPE), chiedevano di essere ammessi alla ferma volontaria biennale o triennale ai sensi dell’art. 966 del d.lgs. n. 66/2010, con corresponsione del premio determinato dall’art. 1803 del medesimo decreto. L’Amministrazione negava le istanze, ritenendo che il beneficio spettasse esclusivamente a chi fosse in possesso del brevetto di pilota militare (BPM), e non anche a chi, come i ricorrenti, vantasse il diverso brevetto da pilota di elicottero.
Avverso i dinieghi e i preavvisi di rigetto, i militari proponevano ricorso al TAR, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, oltre a violazione degli artt. 966 e 1803 del d.lgs. n. 66/2010. Essi evidenziavano la perfetta identità di funzioni e di attività addestrativa e operativa con i piloti militari, richiamando a sostegno la Direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. In subordine, prospettavano questione di legittimità costituzionale delle norme per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, pronunciando sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., in ragione della puntuale completezza delle questioni già esaminate dal Consiglio di Stato e dal TAR Lazio, dalle cui conclusioni non vi era motivo di discostarsi. La pronuncia richiama integralmente la sentenza Cons. Stato, Sez. II, n. 6766 del 2021, che ha affrontato il tema della spettanza dei benefici premiali ai titolari di brevetti diversi da quello di pilota militare.
Il punto centrale della motivazione risiede nella valorizzazione della ratio della disciplina premiale: contrastare la pratica, un tempo diffusa, dei piloti che dopo un breve periodo passavano alle dipendenze di compagnie private, avvantaggiandosi della formazione fornita dall’Amministrazione. Tale finalità è comune anche agli ufficiali titolari del brevetto di pilota di elicottero, per i quali sussiste la medesima esigenza di evitarne l’esodo verso il settore privato. La Corte ha quindi superato il dato letterale della norma, che pure riserva il beneficio ai soli possessori del BPM.
L’accertamento istruttorio ha rivelato che l’Amministrazione impiega i piloti dell’Aviazione dell’Esercito a prescindere dal brevetto posseduto, anche in teatro operativo e in ambito interforze, con equipaggi misti e senza riserve sulle capacità professionali. Pur essendo in astratto configurato un «minor pregio» formale di tali brevetti, il pregio giuridico-formale è stato ritenuto elemento insuscettibile di giustificare una diversa disciplina premiale, ove l’identità delle funzioni dimostri la parità di qualificazione riconosciuta al personale. Da qui l’esclusione della necessità di un sindacato di costituzionalità, potendo la norma essere interpretata in senso teleologico, e l’accoglimento del ricorso, subordinatamente alla condizione che gli ufficiali abbiano effettivamente svolto funzioni identiche a quelle dei titolari del BPM.
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Nota della Redazione
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