Ottenibilità della carta del docente in ottemperanza anche per i docenti non di ruolo (TAR Liguria n. 1002 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’actio iudicati è fondata quando l’Amministrazione, pur costituitasi, non dimostri l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, gravando su di essa l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. L’ordine di esecuzione del giudicato può essere assistito dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il cui dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, allorché l’adempimento richieda un’attività aggiuntiva rispetto al mero versamento di somme, quale l’emissione della carta elettronica intestata al docente.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 28 novembre 2024, n. 247, passata in giudicato. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente di usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la predetta carta e a erogare l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, la ricorrente ha notificato la decisione alla sede reale dell’Amministrazione in data 29 dicembre 2025, instaurando il presente giudizio ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio, riscontrando l’avvenuto decorso del termine c.d. di grazia di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo stata la decisione notificata presso la sede reale dell’Amministrazione nella predetta data del 29 dicembre 2025.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, non assolvendo così all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Da tale mancata prova è derivata l’accoglimento dell’actio iudicati, con conseguente ordine all’Amministrazione scolastica di compiere gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditare sulla stessa la somma di € 1.500,00 con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente.

Accogliendo la domanda di irrogazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha fissato la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronunzia all’Amministrazione debitrice, e come dies ad quem il giorno dell’adempimento o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario ad acta. Tale decorrenza è stata motivata dalla necessità di un’attività aggiuntiva rispetto al versamento di somme di denaro, costituita dall’emissione della carta elettronica intestata alla docente.

Le spese di lite, liquidate forfettariamente in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in considerazione della natura seriale della controversia e della riconosciuta assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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