L’ottemperanza per la carta del docente si conclude con la nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 1003 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di ottemperanza emessa dal giudice amministrativo è uno strumento volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, consentendo alla parte vittoriosa di ottenere l’esecuzione coattiva di un giudicato non adempiuto dall’amministrazione. Nel caso di specie, il diritto all’erogazione della carta elettronica del docente, riconosciuto in favore di un insegnante non di ruolo, costituisce un’obbligazione pecuniaria dell’amministrazione, la cui inadempienza, non contestata, legittima l’accoglimento del ricorso e la conseguente nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, secondo quanto previsto dall’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una docente non di ruolo, assunta con contratti a tempo determinato, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria. Il provvedimento di cui ha chiesto l’esecuzione è la sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta e a erogare la somma di € 500,00, oltre accessori.
La ricorrente ha quindi avviato il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, lamentando l’inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, accertando che la sentenza era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo stata la decisione notificata il 13 maggio 2025. Ha inoltre rilevato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, non assolvendo così all’onere della prova di aver dato esecuzione alle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo, come richiesto dall’art. 2697 cod. civ.
La fondatezza dell’actio iudicati ha indotto il Tribunale a ordinare all’amministrazione scolastica il compimento degli atti necessari per dare esecuzione al giudicato, ovvero il rilascio della carta del docente e l’accredito sulla stessa della somma di € 500,00 con gli accessori, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. È stata inoltre disposta la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per il caso di perdurante inadempienza, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.
Il Collegio ha infine regolato le spese di lite secondo il principio di soccombenza, riconoscendo la natura esecutiva del giudizio di ottemperanza come richiamato da Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e disponendone la distrazione in favore dei difensori della ricorrente che si erano dichiarati antistatari. La pronuncia conferma l’orientamento volto a garantire l’effettività della tutela per i docenti precari, superando l’inerzia dell’amministrazione tramite lo strumento del commissariamento.
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Nota della Redazione
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