Ottemperanza per la carta del docente: accolta l’actio iudicati per i docenti precari (TAR Liguria n. 972 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la costituzione in giudizio dell’amministrazione che non svolga alcuna contestazione non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo esecutivo giudiziale, gravante sulla stessa ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La mancata prova dell’esecuzione del giudicato determina l’accoglimento dell’actio iudicati, con conseguente ordine all’amministrazione di compiere gli atti necessari e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. In considerazione della natura dell’obbligo, che richiede un’attività aggiuntiva rispetto al mero pagamento di somme, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un insegnante non di ruolo, titolare di contratti a tempo determinato, volto a ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, che ne aveva accertato il diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023.
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la predetta carta e a erogare l’importo complessivo di € 3.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il ricorrente, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando l’avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, a fronte della notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione effettuata dal ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva svolto alcuna contestazione, omettendo di assolvere all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Tale onere, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., grava infatti sull’amministrazione debitrice, la quale deve dimostrare di aver dato esecuzione al giudicato.
Ritenuta fondata l’actio iudicati, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione scolastica di rilasciare la carta del docente e di accreditare sulla stessa la somma di € 3.000,00, con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha accolto la domanda, fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, in considerazione della circostanza che l’adempimento richiede un’attività aggiuntiva rispetto al semplice versamento di somme, ossia l’emissione della carta elettronica intestata al docente. Il dies ad quem è stato invece individuato nel giorno dell’adempimento o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario ad acta. Le spese di lite, liquidate in € 500,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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