Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse da ottemperanza spontanea all’ordine di demolizione (TAR Lombardia n. 4030 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio. In tale evenienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, atteso che l’annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe produrre alcuna utilità concreta in capo al ricorrente, avendo questi già rimosso l’abuso contestato. L’esito della controversia, segnato dal comportamento satisfattivo della parte ricorrente e dalla conferma dell’Amministrazione, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza con cui il Comune di Monza le aveva ordinato la rimessione in pristino di diverse opere realizzate senza titolo su aree di proprietà di una terza società. L’atto impugnato conteneva, in particolare, la comminatoria della sanzione acquisitiva ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il Comune di Monza si era costituito in giudizio per resistere al ricorso. La causa, trattenuta in decisione, era stata fissata per la discussione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto che, in prossimità dell’udienza di discussione, la società ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava di aver spontaneamente ottemperato all’ordine di demolizione impartito con il provvedimento impugnato. Tale circostanza è stata espressamente confermata dall’Amministrazione resistente con atto depositato in giudizio.

Alla luce di tale elemento, il Collegio ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla decisione del merito del ricorso. L’ottemperanza spontanea all’ingiunzione demolitoria, infatti, aveva fatto venire meno l’interesse della ricorrente all’annullamento dell’atto, poiché la rimozione volontaria delle opere abusive aveva già determinato il soddisfacimento dell’interesse sostanziale sotteso al giudizio.

La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rappresenta, pertanto, l’esito naturale del processo quando l’assetto di interessi dedotto in giudizio risulti ormai superato da fatti sopravvenuti che rendono la pronuncia di merito inutiliter data.

In considerazione dell’esito della controversia e della condotta processuale delle parti, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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