Carta del Docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 761 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non si conformi all’obbligo di facere infungibile in esse contenuto. L’esecuzione del giudicato costituisce obbligo puntuale e non facoltà discrezionale, espressione dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 dalla notifica del titolo, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo assegna un termine per l’esecuzione, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali e contenuta entro il limite del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del Docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio e al pagamento delle spese.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione il 1° aprile 2025, è passata in giudicato per mancata proposizione di gravame, come attestato dalla cancelleria. Nonostante la notifica del titolo e il decorso di un congruo lasso di tempo, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi adito il TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di agire per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La fattispecie risulta documentalmente provata: esiste un titolo giudiziale contenente un obbligo di facere infungibile, lo stesso è stato ritualmente notificato e il termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente.
Il comportamento omissivo del Ministero viola il dovere di eseguire le decisioni giurisdizionali. Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, n. 3884 del 2014, secondo cui l’esecuzione del giudicato impone all’amministrazione un obbligo di leale cooperazione, e l’Adunanza Plenaria n. 13 del 2013, che ha affermato l’obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso senza frustrarne la legittima aspettativa con comportamenti elusivi.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione dell’equivalente monetario della Carta del Docente per gli anni scolastici indicati, per un importo complessivo di € 1.000. Nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, con ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa legittima causa di impedimento.
Il Collegio accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., calcolata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo. Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021 e l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2019, che hanno chiarito come la fissazione del tetto e la valutazione della non manifesta iniquità siano elementi necessari a preservare la funzione compulsoria della misura.
Nota della Redazione
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