Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 1414 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’ente abbia provveduto. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza. Il commissario, con facoltà di delega, provvede agli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute nell’ulteriore termine fissato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il proprio diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente per alcuni anni scolastici, con condanna del Ministero all’attribuzione e alla rifusione delle spese. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza provvedere. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso in ottemperanza. Dalla documentazione emergono tre circostanze decisive: la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione presso la sede reale, il decorso inutilmente del termine di centoventi giorni dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, attestato dalla cancelleria.
Superato tale vaglio, il giudice verifica il merito. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita: manca la prova dell’avvenuto adempimento. Da ciò deriva l’ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato, con assegnazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Il Tribunale valuta poi l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà agli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in ragione dei numerosi, analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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