Ottemperanza al giudicato di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 931 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme è accolto quando risultano integrati i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. L’amministrazione intimata è tenuta ad eseguire il titolo nel termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’incarico ha natura sostitutiva, sicché le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo la condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese di lite, in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva già accolto la sua domanda. La sentenza di merito aveva inoltre posto a carico dell’ente le spese della consulenza tecnica medico-legale.

La parte ha documentato la notificazione del titolo all’amministrazione. Non essendo intervenuta l’esecuzione, ha introdotto il giudizio di ottemperanza con atto notificato e depositato nell’ottobre 2025. L’ente non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Il ricorso è pertanto accolto. L’amministrazione dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.

Quanto alle spese di consulenza tecnica, il rimborso è subordinato all’esibizione, da parte della ricorrente, della prova dell’avvenuto pagamento del compenso al consulente. Nell’ipotesi di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento regionale competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Il giudice ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. L’incarico è di natura sostitutiva: le attività di mero impulso verso gli uffici dell’ente tenuto all’ottemperanza non valgono come corretta esecuzione.

Sul compenso del commissario, la liquidazione avviene con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La richiesta va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non al deposito della relazione. Il decreto è trasmesso alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità per danno erariale.

Il collegio ha inoltre disposto il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite, comprensive di quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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