Ottemperanza per la carta del docente dichiarata improcedibile per rinuncia irrituale ricorrente (TAR Lombardia n. 3559 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alla controparte e sia stata sottoscritta da un difensore privo di un mandato ad hoc non è idonea a produrre la fattispecie estintiva del processo ai sensi dell’art. 84 c.p.a. L’atto di rinuncia irrituale non determina, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso, ma consente al giudice di dichiarare la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. In tale evenienza, in assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in sentenza. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio, il TAR, con ordinanza, segnalava d’ufficio una possibile causa di infondatezza del ricorso per ottemperanza, in quanto la domanda riguardava anche un’annualità per la quale l’accredito era stato respinto dal giudice ordinario. A seguito di tale segnalazione, la parte ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la validità dell’atto di rinuncia depositato dalla parte ricorrente, rilevandone l’irritualità. La rinuncia, infatti, non era stata notificata alla controparte e il difensore che l’aveva sottoscritta risultava sprovvisto di un mandato ad hoc. Tale carenza, ad avviso del Collegio, non consente la formazione della fattispecie estintiva del processo disciplinata dall’art. 84 c.p.a.
La Corte ha precisato che la rinuncia irrituale non è, tuttavia, priva di conseguenze processuali. Il comportamento della parte, che ha manifestato inequivocabilmente la volontà di non proseguire nell’azione, è stato valutato dal giudice ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
L’adesione della parte alla segnalazione d’ufficio del Collegio, con la conseguente manifestazione di volontà di rinunciare al giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del merito della controversia, rendendo improcedibile il ricorso. In ragione dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione e delle peculiarità della vicenda, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.