Esonero dal titolo di conduzione nel fascicolo aziendale agricolo: limite dei due ettari in contrasto con il principio di legalità (TAR Lazio n. 12952 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circolare amministrativa che interpreta una disposizione di legge non può introdurre limiti quantitativi all’esenzione ivi prevista, laddove il legislatore non li abbia stabiliti. L’esonero dall’obbligo di disporre del titolo di conduzione, per le particelle montane inferiori a 5.000 metri quadrati, opera senza limiti quantitativi ai sensi dell’art. 1-bis, comma 12, del D.L. n. 91/2014. La circolare che circoscrive tale esenzione a un massimo di due ettari si pone in contrasto con il principio di legalità e con la gerarchia delle fonti, configurando un eccesso di potere per arbitrarietà e violazione del principio di proporzionalità. La sopravvenuta eliminazione dell’inciso illegittimo da parte dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con condanna alle spese della parte soccombente.
Il Fatto
La Confagricoltura Lombardia ha impugnato la Circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025, nella parte in cui introduceva il limite di due ettari all’esenzione dall’obbligo di inserire nel fascicolo aziendale il titolo di conduzione per le particelle montane di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati. Tale esenzione era stata prevista dal legislatore, senza limiti, per i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole operanti in comuni montani e prealpini.
L’Associazione ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1-bis, comma 12, del D.L. n. 91/2014, del principio di legalità e della gerarchia delle fonti, nonché l’eccesso di potere per arbitrarietà del limite introdotto. L’Amministrazione, costituitasi, ha difeso la legittimità della propria condotta richiamando esigenze di prevenzione di irregolarità e frodi, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento UE n. 2116/2021. In fase cautelare, il Tribunale ha sospeso l’efficacia della circolare, rilevandone i profili di dubbia compatibilità con il principio di legalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento di integrazione, eliminando l’inciso impugnato dal Paragrafo 2.14 della circolare. La parte ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha osservato che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta mediante l’eliminazione della prescrizione contestata. La pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito quando la successiva attività amministrativa risulti pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 26 gennaio 2024.
Il Collegio ha rilevato la fondatezza del ricorso con riferimento alla lesione del principio di legalità e della gerarchia delle fonti, implicitamente confermata dalla condotta dell’Amministrazione che ha recepito i rilievi già emersi in sede cautelare. La circolare, avente natura normativa, aveva introdotto un limite quantitativo non previsto dalla legge, eccedendo dal perimetro applicativo definito dal legislatore.
La soccombenza dell’Amministrazione ha comportato la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA. La sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere e ordina l’esecuzione della decisione da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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