Ottemperanza per la carta del docente: ordine di accreditamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3558 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la formazione del giudicato e la rituale notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza, anche quando l’obbligo consista in un facere specifico come l’accredito di somme su una piattaforma elettronica. La nomina del commissario ad acta è disposta per il caso di ulteriore inottemperanza, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico non comporta la liquidazione di un compenso in quanto costituisce adempimento connesso ai doveri d’istituto. La cessazione della materia del contendere è dichiarata laddove la domanda abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa nelle more del giudizio.
Il Fatto
Due docenti precarie, che avevano prestato servizio sulla base di contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditarvi l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio.
A seguito della mancata esecuzione spontanea del titolo, le ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Nelle more del giudizio, tuttavia, una delle due docenti riferiva di aver ottenuto l’accreditamento delle somme, mentre per l’altra nulla risultava corrisposto. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sullo stato della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato i presupposti formali dell’azione, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 5 giugno 2024, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Con riguardo alla posizione della docente che aveva ricevuto l’accreditamento, il collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto della satisfattiva attività amministrativa.
Quanto alla posizione dell’altra ricorrente, il giudice ha accertato che l’obbligo di ottemperanza permaneva integralmente, essendo incontestato l’an e il quantum del credito. Ha pertanto ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e di accreditarvi la somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi legali, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non dà diritto ad alcun compenso. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate equitativamente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia (cfr. Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897).
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Nota della Redazione
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