Ottemperanza: cessata materia del contendere e soccombenza virtuale per adempimento tardivo (TAR Lombardia n. 3542 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, dopo la notifica del ricorso, provveda a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’accoglimento in via amministrativa intervenuto tardivamente non elide la fondatezza della pretesa azionata, sicché le spese di lite restano disciplinate dal principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici, dell’importo di euro 500,00 annui, oltre accessori. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al dictum giudiziale, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto ad accreditare le somme dovute. A fronte di tale adempimento sopravvenuto, la parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la domanda proposta ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa. L’adempimento successivo alla instaurazione del giudizio di ottemperanza priva di utilità la pronuncia sul merito dell’obbligo di provvedere, rendendo applicabile il meccanismo processuale di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

La declaratoria di cessazione della materia del contendere non comporta, tuttavia, il venir meno del potere-dovere del giudice di regolare le spese del processo. Il Collegio ha precisato che, in simili evenienze, la regola della soccombenza va valutata in chiave virtuale, avuto riguardo all’esito che la controversia avrebbe ragionevolmente avuto senza l’intervento satisfattivo dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, dovendosi escludere qualsiasi profilo di acquiescenza o di carenza di interesse alla lite. Tale circostanza integra gli estremi della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, alla quale sono state pertanto addebitate le spese del giudizio di ottemperanza.

Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle somme in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, provvedendo alla liquidazione in via equitativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *