Annullata la prova scritta senza motivazione: illegittima l’integrazione postuma in giudizio (TAR Lombardia n. 802 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui la Commissione dell’esame di abilitazione alla professione forense dispone l’annullamento di una prova scritta senza motivare le ragioni poste a fondamento della propria decisione. Le giustificazioni addotte dall’Amministrazione soltanto nel corso del giudizio instaurato avverso l’annullamento non possono sanare il vizio, configurando un’illegittima integrazione postuma del provvedimento. In tali casi, il giudice amministrativo, in sede cautelare, può ordinare la ripetizione della correzione dell’elaborato da parte di una sottocommissione di diversa composizione, con l’adozione delle misure opportune a garantire l’anonimato del candidato.
Il Fatto
Un candidato all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense – sessione 2025 impugnava il verbale con cui la Commissione n. 6 presso la Corte di Appello di -OMISSIS- aveva annullato la sua prova scritta, con la conseguente non ammissione alle prove orali. Nel verbale, la valutazione relativa alla busta n. 1420 risultava unicamente indicata con la dicitura “ANNULLATO”, senza alcuna motivazione. Il candidato aveva conoscenza dell’esito negativo solo in occasione della pubblicazione degli esiti delle prove scritte, avvenuta dopo la comunicazione del 31 marzo 2026. Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva ricorso e domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso fosse assistito dal requisito del fumus boni iuris, rilevando come la Commissione non avesse minimamente motivato le ragioni poste a fondamento dell’annullamento della prova. Il Collegio ha sottolineato che la circostanza che le ragioni fossero state illustrate soltanto nel corso del presente giudizio non poteva sanare il vizio, configurando un’illegittima integrazione postuma del provvedimento. Tale integrazione, avvenuta in un momento successivo all’adozione dell’atto, non è idonea a colmare il difetto motivazionale originario.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e ordinando la ripetizione della correzione dell’elaborato da parte di una sottocommissione di diversa composizione della Corte d’Appello di -OMISSIS-. La nuova correzione, da completarsi entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, dovrà avvenire con modalità tali da garantire l’impossibilità di ricondurre l’elaborato al candidato, preservando così l’anonimato della prova. In caso di valutazione utile ai fini della prosecuzione dell’esame, la Commissione competente per -OMISSIS- dovrà procedere, previa eventuale riconvocazione qualora si fosse nel frattempo sciolta.
La decisione afferma un principio di ordine procedurale rilevante per i giudizi sugli esiti delle prove d’esame: l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di annullamento di una prova scritta non può essere assolto successivamente, nel corso del giudizio, attraverso chiarimenti forniti dall’Amministrazione. La motivazione deve essere contestuale all’adozione dell’atto e la sua mancanza determina l’illegittimità del provvedimento stesso. Il Collegio ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18.3.2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.