Effetto ripristinatorio del giudicato e caducazione della revoca del porto d’armi (TAR Lombardia n. 3536 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha contenuto composito e costituisce il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato. Le sentenze di annullamento del giudice amministrativo producono, oltre all’effetto caducatorio, un effetto conformativo e un effetto ripristinatorio, che implica la cancellazione retroattiva delle modificazioni della realtà giuridica e fattuale intervenute a causa dell’atto annullato. Qualora tra due atti amministrativi sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità necessaria — desumibile dall’appartenenza alla medesima sequenza procedimentale e dalla derivazione necessaria, tale che il primo costituisca presupposto unico e imprescindibile del secondo — l’annullamento dell’atto presupposto travolge con efficacia caducante l’atto consequenziale, senza necessità di una apposita impugnazione. Tale effetto caducante può essere accertato anche in sede di ottemperanza. La nota con cui l’amministrazione disattende l’effetto ripristinatorio, invocando la mancata impugnazione dell’atto consequenziale, costituisce atto elusivo del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS del 6.5.2024, ne aveva ottenuto l’annullamento dal TAR con sentenza passata in giudicato, fondata sull’insussistenza dei presupposti di affidabilità. A pochi giorni di distanza dal decreto prefettizio, la Questura aveva tuttavia adottato un autonomo provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo del 17.5.2024. Diffidata a ottemperare, l’amministrazione resistente ha comunicato con nota del 21.1.2026 di non ritenere sussistenti le condizioni per l’annullamento in autotutela della revoca, qualificando il provvedimento questorile come atto autonomamente motivato e non investito dal giudicato.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR ricostruisce la natura polimorfa del giudizio di ottemperanza, richiamando il contenuto composito dell’azione e la funzione di dare concretezza al diritto di difesa ex art. 24 Cost. La collaborazione tra privato e pubblica amministrazione nell’attuazione del giudicato deve essere leale, e il contegno dell’amministrazione non deve frustrare le legittime aspettative con comportamenti elusivi della decisione.

Nel merito, il Collegio accerta la sussistenza di un nesso di presupposizione necessaria tra il divieto prefettizio e la revoca questorile, desumendolo da tre profili: l’identità della comunicazione di avvio del 15.4.2024 e del fatto materiale contestato; l’unicità del presupposto sostanziale, poiché la revoca non si fonda su elementi diversi da quelli del divieto annullato ma richiama espressamente il decreto prefettizio; la contiguità temporale tra i due atti, adottati a distanza di pochi giorni. I due provvedimenti, pur avendo contenuto diverso, appartengono a un’unica sequenza procedimentale.

Da tale accertamento discende l’applicazione del principio per cui l’annullamento dell’atto presupposto travolge con efficacia caducante l’atto consequenziale, senza necessità di impugnativa. L’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento si estende alla revoca del porto d’armi, la quale non può restare in piedi perché fondata su un presupposto venuto meno. La Sezione richiama sul punto i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2003/2026, Sez. III, n. 7027/2025 e Sez. V, n. 5871/2021, oltre al proprio precedente n. 2523/2026.

La nota della Questura del 21.1.2026, impugnata ritualmente, che motivava il diniego di autotutela con la mancata impugnazione della revoca, è qualificata come atto elusivo del giudicato, poiché disattende l’accertamento contenuto nella sentenza e l’effetto ripristinatorio che ne deriva. Il ricorso per l’ottemperanza è accolto; è dichiarata la nullità della nota questorile e l’amministrazione è tenuta ad eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni, con restituzione delle armi, salvo sopravvenute ragioni ostative. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Sindaco del Comune di Varese. L’azione di annullamento avverso la revoca è dichiarata improcedibile per il carattere satisfattivo dell’accoglimento dell’ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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