Condono edilizio, silenzio assenso escluso su area vincolata (TAR Campania n. 194 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di ventiquattro mesi previsto per la definizione dell’istanza di condono edilizio non determina la formazione del silenzio assenso ove la domanda difetti dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento: il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa, che non può avviarsi in radice quando l’opera ricade su area vincolata. La sola esistenza di un vincolo paesaggistico o ambientale istituito prima della realizzazione dell’opera esclude la sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. Nella Regione Campania, inoltre, l’art. 7 l.r. n. 10/2004 impone la definizione con provvedimento espresso, sicché il decorso del termine configura un mero inadempimento e non un titolo abilitativo tacito. Ai fini del rigetto non è necessaria una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità, essendo escluso un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio nel procedimento di sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato nel 2004 un’istanza di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, per opere realizzate su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 2022, rilevando che l’opera ricade tra quelle non suscettibili di sanatoria perché realizzata in presenza di vincolo istituito anteriormente.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la formazione del silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico, la mancata verifica di compatibilità urbanistica e la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia. Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla pretesa formazione del silenzio assenso, il Tribunale richiama il principio secondo cui il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della domanda solo se questa sia completa e possegga i requisiti per essere accolta. La mancanza di tali requisiti impedisce in radice l’avvio del procedimento di sanatoria.

Nel caso concreto la presenza del vincolo paesaggistico, istituito prima della realizzazione delle opere, esclude la sanabilità ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. Il Tribunale aggiunge un autonomo argomento: in Campania l’art. 7 l.r. n. 10/2004 prevede la definizione delle domande di sanatoria con provvedimento espresso entro ventiquattro mesi, con la conseguenza che il decorso del termine non equivale a titolo abilitativo tacito ma configura un mero inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude che il trascorrere del tempo possa consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva. Il mantenimento dell’abuso opera a vantaggio del privato e in danno dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio. Non è richiesta una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto, essendo sufficiente il riferimento al ripristino della legalità violata.

Quanto al terzo motivo, il giudizio di incompatibilità urbanistica risulta espresso nel provvedimento e la sola esistenza del vincolo preclude il condono. Sull’ultimo motivo, il Tribunale ribadisce che la specialità del procedimento di sanatoria e l’assenza di una previsione specifica rendono il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma al più facoltativo, con la conseguenza che la sua mancata acquisizione non inficia il diniego.

Il ricorso è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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