Sopravvenuta carenza di interesse per espulsione dello straniero (TAR Lombardia n. 3502 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro proposto da cittadino straniero nel frattempo espulso dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), T.U.I. L’eventuale accoglimento del gravame non attribuirebbe alcuna utilità al ricorrente, il quale non potrebbe comunque beneficiare del permesso di soggiorno, il cui rilascio presuppone la presenza dell’interessato nel territorio italiano. La circostanza che il ricorso risulti comunque infondato nel merito, per la sussistenza di una condanna definitiva per reati ostativi al soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, non preclude la definizione in rito della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fondato sulla gravità del reato per cui vi era condanna e sulla conseguente prognosi negativa di non reiterazione. Il Ministero dell’Interno si costituiva in resistenza. Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva espulso dal territorio nazionale in ottemperanza al provvedimento adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), T.U.I.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’eventuale accoglimento del gravame non avrebbe infatti attribuito alcuna utilità al ricorrente, atteso che questi, una volta espulso dal territorio nazionale, non potrebbe beneficiare del permesso di soggiorno, il cui rilascio presuppone la presenza fisica dell’interessato in Italia.

Il TAR ha inoltre evidenziato come il ricorso non apparisse comunque fondato nel merito. Il ricorrente risultava condannato in via definitiva per i reati di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni, qualificabili come reati ostativi al soggiorno dei cittadini stranieri, in considerazione dell’intrinseca gravità dei fatti e dell’allarme sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.

In conclusione, la definizione in rito della controversia per sopravvenuta carenza di interesse ha assorbito ogni questione di merito. Sussistevano giusti motivi, in ragione della definizione in rito e delle questioni giuridiche trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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