Tettoia difforme dalla CILA e poteri sanzionatori del Comune (TAR Sicilia n. 670 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di realizzazione di un’opera edilizia strutturalmente difforme da quella descritta nella CILA, il manufatto deve essere qualificato come intervento sine titulo. La radicale divergenza tra quanto dichiarato e quanto concretamente eseguito determina l’inapplicabilità del regime proprio della comunicazione asseverata e legittima l’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Amministrazione. L’eventuale omissione della notifica dell’ordinanza di demolizione a uno dei comproprietari incide solo sull’efficacia del provvedimento nei confronti di quest’ultimo e sulla decorrenza dei termini di impugnazione, non sulla sua legittimità. In presenza di atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle censure relative alle altre.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’unità immobiliare, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente competente del Comune ha ingiunto la rimozione di una tettoia realizzata nell’area cortilizia e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla normativa regionale.

Per il manufatto era stata presentata una CILA nel 2019, preceduta da SCIA, nella quale si dichiarava la collocazione di una struttura precaria in legno. Il Comune, dopo sopralluoghi, ha rilevato che l’opera presentava copertura in tegole e manufatti in muratura, risultava addossata ai confini e occupava una superficie tale da modificare il rapporto di copertura. Da qui l’ordinanza di demolizione e il ricorso, rigettato in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, osservando che l’omessa notifica dell’ordinanza a uno dei comproprietari, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, non incide sulla legittimità dell’atto, ma solo sulla sua efficacia soggettiva e sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui, di fronte a un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse per sorreggerne la validità, con assorbimento delle censure relative alle altre. Il rigetto delle doglianze rivolte a uno dei motivi rende superfluo l’esame degli ulteriori profili.

Nel merito, la Corte ha evidenziato che l’intervento era stato qualificato in CILA come opera interna con struttura precaria ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge regionale n. 4/2003. Tuttavia, dal verbale di sopralluogo è emerso che la struttura non solo differisce dalla descrizione, per la copertura in tegole e la presenza di manufatti in muratura che ne escludono la precarietà, ma non è collocata a copertura di spazi interni, risultando esterna e addossata al muro perimetrale.

Il Collegio ha richiamato la pronuncia del C.g.a. n. 275/2020, che, pur ribadendo che i sistemi di ancoraggio non impediscono di qualificare come precarie le opere di cui all’art. 20, comma 1, della legge regionale n. 4/2003, chiarisce che esulano dalla deroga le strutture in muratura o in laterizi, nonché quelle non rimovibili se non mediante attività demolitoria distruttiva, in conformità a C.g.a., sez. riun., n. 771/2015.

Pertanto, la tettoia non rispetta il parametro delle strutture precarie di cui al comma 4 dell’art. 20 e, non essendo destinata alla copertura di una terrazza o di uno spazio interno, incide anche sul rispetto delle distanze dal confine, secondo C.g.a. n. 394/2025. La difformità strutturale rispetto a quanto dichiarato comporta che il manufatto costituisca intervento edilizio totalmente sine titulo, con conseguente applicabilità del regime sanzionatorio. Anche il motivo sull’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 è stato respinto, poiché la fattispecie esula dall’ambito applicativo della norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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