Integrazioni tariffarie gas non sospendibili senza notifica alla CSEA (TAR Lombardia n. 788 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare di una deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che determini decurtazioni tariffarie destinate a essere “successivamente computate” dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali nell’ambito dei meccanismi di perequazione, deve essere respinta per carenza del requisito del periculum in mora. La mera prospettazione di un danno futuro ed eventuale, la cui concreta attuazione è rimessa a un successivo atto di un soggetto diverso, non integra l’urgenza richiesta dall’art. 55 cod. proc. amm. La comunicazione degli importi relativi a integrazioni o decurtazioni tariffarie, emanata da un soggetto terzo (nella specie, la CSEA) non destinatario del ricorso e della domanda cautelare, non può essere sospesa in difetto di notifica a tale soggetto.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente l’attività di distribuzione del gas nel Comune di Terzigno, ha impugnato una serie di deliberazioni dell’ARERA concernenti la determinazione e rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2025. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la società ha chiesto la sospensione della deliberazione n. 107/2026/R/gas, con la quale l’Autorità ha determinato in via definitiva le tariffe per l’anno 2025, nella parte in cui dispone una decurtazione tariffaria a suo carico, nonché della successiva comunicazione degli importi da parte della CSEA.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che, ad un primo sommario esame, il secondo ricorso per motivi aggiunti non risulti assistito dal necessario periculum in mora. La motivazione della deliberazione impugnata precisa, infatti, che gli importi relativi alla contestata decurtazione saranno successivamente computati dalla CSEA nell’ambito dei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG, secondo le disposizioni del punto 4.4 dell’Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/gas.
Proprio la circostanza che l’effetto lesivo non discenda immediatamente dalla deliberazione impugnata, ma sia rimesso a un successivo atto di computazione da parte di un soggetto terzo, ha indotto il Collegio a escludere l’attualità del pregiudizio lamentato. La prospettata decurtazione tariffaria si configura, pertanto, come un danno futuro ed eventuale, la cui concreta realizzazione è subordinata all’adozione di un atto successivo e distinto, non ancora emanato o comunque non immediatamente lesivo.
Con riguardo alla comunicazione degli importi relativi alle integrazioni e decurtazioni tariffarie previste nella terza fase ex comma 4.4 dell’Allegato A, il Tribunale ha rilevato che essa non può formare oggetto di sospensione, in quanto il ricorso non risulta notificato alla CSEA, soggetto che ha emanato l’atto. La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’autorità emanante rende la domanda cautelare inammissibile nella parte in cui investe un provvedimento emesso da un soggetto non parte del giudizio.
Il Collegio ha, infine, compensato le spese della fase cautelare, non ravvisando i presupposti per un integrale accollo a carico della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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