Valutazione artistica e finanziamento culturale: fumus non fondato (TAR Puglia n. 175 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti pubblici per progetti culturali, la valutazione della Commissione esaminatrice, ove concernente profili artistici e latamente discrezionali, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo per palese illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto. La censura che configuri una mera alternativa valutativa, sovrapponendo la storicità del soggetto proponente alla storicità della proposta progettuale richiesta dal bando, non è idonea a radicare il fumus del ricorso cautelare. Il mancato conseguimento del punteggio su criteri selettivi non implica necessariamente un difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, quando l’amministrazione abbia dato conto delle ragioni della valutazione negativa.
Il Fatto
Il Comitato ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia non aveva ammesso a finanziamento un progetto culturale, deducendo l’illegittimità delle valutazioni della Commissione esaminatrice. La domanda cautelare mirava a ottenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di diniego, tra cui i verbali di valutazione e la successiva determinazione di conferma della non ammissione. Si costituivano in giudizio la Regione e la società controinteressata, che avevano ottenuto il finanziamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto le doglianze non fondate, condividendo le valutazioni della Commissione relative ai criteri per i quali la proposta aveva ottenuto un punteggio pari a zero. In primo luogo, è emersa una confusione tra la storicità del soggetto proponente e la storicità della proposta progettuale, che il bando richiedeva essere stata oggetto di risalenti edizioni. In secondo luogo, è stata rilevata la carenza di un dimostrato collegamento con le associazioni locali indicate, le quali non possedevano rilevanza nazionale e internazionale.
Il Collegio ha inoltre giudicato correttamente applicato il limite del 20% previsto dall’avviso per le attività collaterali, con conseguente riduzione delle attività utili a garantire la destagionalizzazione. Tali profili, implicanti valutazioni artistiche e discrezionali, non risultavano inficiati da profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il provvedimento, infine, è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche alla luce della partecipazione procedimentale garantita alla ricorrente.
In ragione della carenza del fumus boni iuris, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase per la peculiarità della materia.
Nota della Redazione
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