L’ammonimento del questore fonda su condotta violenta anche senza rilevanza penale (TAR Lombardia n. 785 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 non richiede, ai fini della sua legittimità, l’accertamento di una responsabilità penale per i fatti posti in essere dal soggetto ammonito. La condotta violenta commessa in danno dell’ex coniuge, ancorché non integrante gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, costituisce elemento sufficiente a radicare il fumus boni iuris della determinazione amministrativa, purché il provvedimento risulti adeguatamente motivato ed istruito.
Il Fatto
La vicenda origina dal decreto di ammonimento adottato dal Questore di Milano nei confronti di un soggetto che aveva posto in essere una condotta violenta in luogo pubblico ai danni della propria ex moglie. L’interessato ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, unitamente al presupposto verbale di invito recante “atti soggetti a notifica di suo interesse” e ad ogni atto conseguente o connesso. Il ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti per l’emanazione dell’ammonimento, contestando la motivazione e l’istruttoria del provvedimento questorile.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno – Questura di Milano, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha depositato memoria difensiva insistendo per la reiezione dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella preliminare delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le censure formulate nel ricorso non fossero assistite da sufficiente fumus boni iuris. La decisione di ammonimento della Questura di Milano è stata valutata come adeguatamente motivata ed istruita, in quanto fondata su una condotta violenta compiuta dal ricorrente in danno della propria ex moglie ed in luogo pubblico.
Il Collegio ha evidenziato che la legittimità dell’ammonimento prescinde dalla rilevanza penale dei fatti posti in essere: ciò che rileva è la sussistenza della condotta violenta, la cui valutazione compete all’autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio del potere di prevenzione. L’istituto dell’ammonimento, infatti, assolve ad una funzione genuinamente preventiva, che non richiede l’integrale accertamento degli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto recessiva l’esigenza cautelare del ricorrente volta ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, non emergendo un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ammonimento. Il TAR ha quindi respinto l’istanza di misure cautelari, compensando le spese della fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm.
Con la decisione, la Sezione Prima ha confermato la natura dell’ammonimento quale strumento di prevenzione autonomo rispetto alla dinamica penale, ancorato alla oggettiva riscontrata pericolosità della condotta. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione ed ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della stessa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.