Distacco per incompatibilità ambientale del poliziotto penitenziario tra discrezionalità e sindacato (TAR Sardegna n. 172 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il distacco disposto dall’Amministrazione penitenziaria per incompatibilità ambientale nei confronti di un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria costituisce espressione di ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto al travisamento dei fatti, alla manifesta irragionevolezza e all’illogicità. La motivazione può dirsi esistente quando dagli atti di causa emerge la ragione ambientale che giustifica la misura. La situazione di urgenza legittima la deroga alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. Il limite al sindacato vale anche per la sede di destinazione prescelta, in ragione delle esigenze di servizio e della migliore organizzazione degli uffici. Non è ammissibile, per ragioni di separazione dei poteri, una valutazione sull’opportunità delle scelte della p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio presso una Casa circondariale della Sardegna, era stato sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nei confronti di alcuni detenuti, poi archiviato a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso di ufficio. In ragione dei fatti descritti nel capo di imputazione, l’Amministrazione disponeva nel novembre 2021 il suo distacco per incompatibilità ambientale presso un’altra Casa di reclusione, con effetto immediato e “fino a nuove disposizioni”.

Il ricorrente impugnava il provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e quello del Provveditore Regionale, lamentando l’assenza di motivazione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’inesistenza di ragioni di urgenza. Contestava inoltre la previsione di assenza di oneri economici a carico dell’Amministrazione. L’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente ottenuto nel frattempo un trasferimento volontario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. Gli effetti del provvedimento sono venuti meno, perché il ricorrente ha ottenuto il trasferimento volontario e il ritorno alla sede originaria. Tuttavia, richiamando i principi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022 sull’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il TAR rileva che è sufficiente una dichiarazione del ricorrente, a modifica della domanda di annullamento, per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto. Nel caso di specie la domanda risarcitoria formulata nelle conclusioni integra la richiesta di pronuncia nel merito, e all’udienza il procuratore ha confermato la persistenza dell’interesse a fini risarcitori.

Nel merito il ricorso è infondato. Sul primo motivo il Collegio ritiene superfluo qualificare in via definitiva il distacco come ordine dell’Autorità sottratto ai principi del procedimento amministrativo. Dagli atti emerge con evidenza la ragione di incompatibilità ambientale. Quanto alla omessa comunicazione di avvio, il TAR ravvisa una situazione di urgenza idonea a derogare agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990.

Anche il secondo motivo è respinto. La determinazione assunta è espressione di ampia discrezionalità, avuto riguardo alla misura del distacco e alle sue modalità applicative. L’incompatibilità ambientale non tollerava la permanenza del dipendente nella struttura in modo conforme all’interesse pubblico. Il sindacato del giudice amministrativo, anche in ordine alla sede di destinazione, è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità, da escludersi nella specie (in termini, TAR Lazio n. 9277 del 2021; TAR Puglia, Bari, n. 1081 del 2021).

La scelta della sede ha tenuto conto delle esigenze di servizio: la struttura prescelta presentava carenze di organico ed era la più prossima alla sede di appartenenza, il che giustifica anche l’assenza di oneri economici a carico dell’Amministrazione. Il provvedimento è quindi legittimo, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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