Il mancato superamento dell’esame di Stato assorbe la non ammissione del candidato esterno (TAR Lombardia n. 3462 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla Commissione d’esame, anche con riguardo all’esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori specificazioni, purché risultino prestabiliti criteri di massima che consentano di ricondurre il punteggio assegnato all’iter logico seguito. La finalità delle misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato è quella di assicurare allo studente con bisogni educativi speciali il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento; la loro eventuale inadeguatezza non comporta di per sé l’illegittimità della valutazione, ove il candidato non dimostri il mancato conseguimento di tali obiettivi. La reiezione delle censure avverso il giudizio di mancato superamento dell’esame determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso la mancata ammissione, non potendo il suo annullamento arrecare alcuna utilità concreta.

Il Fatto

Una studentessa con bisogni educativi speciali, certificati per fragilità emotive nella gestione di ansia e stress, veniva dichiarata non ammessa all’esame di Stato quale candidata esterna, all’esito dell’esame preliminare di idoneità. Essa lamentava la mancata adozione di un piano didattico personalizzato e di misure compensative, nonché episodi di attacchi di panico durante la prova che ne avrebbero inficiato l’esito. Con decreto presidenziale veniva disposta l’ammissione con riserva; successivamente, l’Ufficio Scolastico Regionale, in autotutela, assegnava la candidata a una nuova commissione per lo svolgimento dell’esame nella sessione suppletiva.

La ricorrente non superava l’esame, riportando una votazione complessiva insufficiente, e impugnava con motivi aggiunti il giudizio di “Non diplomato”, deducendo difetto di motivazione, illogicità e inadeguatezza delle misure compensative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare i motivi aggiunti avverso il mancato superamento dell’esame, rilevando che l’eventuale loro infondatezza avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla prima censura, ha affermato che il voto numerico è di per sé sufficientemente motivato quando la commissione si sia avvalsa di griglie di valutazione che parcellizzano e specificano gli elementi del giudizio, come nel caso di specie, con la conseguente possibilità di risalire all’iter logico seguito.

In ordine alla seconda censura, il TAR ha ritenuto non irrazionale né discriminatorio l’operato della Commissione, che aveva messo a disposizione le mappe concettuali predisposte dalla stessa candidata e concesso un tempo supplementare, ritenuto dalla ricorrente non utilizzato. Ha quindi evidenziato che la funzione delle misure compensative è garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, non conseguiti dalla studentessa, e che l’eventuale inadeguatezza del PDP non determina l’illegittimità della valutazione, rilevando invece il livello di preparazione effettivamente dimostrato.

Quanto alla terza e quarta doglianza, il Collegio ha escluso la contraddittorietà tra l’esito delle prove scritte e quello del colloquio orale, valorizzando la verbalizzazione che evidenzia l’incapacità della candidata di rispondere alle domande, e ha respinto l’erronea valutazione dei crediti, non avendo la ricorrente indicato quale punteggio avrebbe dovuto esserle attribuito per conseguire la sufficienza. Ha infine dichiarato improcedibile il ricorso principale, non potendo l’annullamento della mancata ammissione produrre alcuna utilità in considerazione dell’esito negativo delle prove.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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