L’accesso difensivo prevale sul diniego fondato su generiche esigenze istruttorie (TAR Lombardia n. 3367 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso ai documenti amministrativi deve essere sorretto da una motivazione concreta, specifica e proporzionata, che indichi la norma applicabile, la categoria di documenti sottratti e le circostanze di fatto ostative. Il generico richiamo a esigenze di riservatezza o al pregiudizio per verifiche istruttorie in corso, senza individuare gli interessi coinvolti ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 241/1990 e i soggetti titolari, rende illegittimo il provvedimento. La presenza nel fascicolo di documenti eventualmente coperti da segreto istruttorio penale non legittima un diniego generalizzato e indifferenziato all’intera pratica, dovendosi preferire l’ostensione parziale o il differimento. L’accesso difensivo, garantito dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, prevale sulle eccezioni, con la conseguenza che la documentazione deve essere ostesa quando la conoscenza sia necessaria per la tutela in giudizio delle proprie posizioni soggettive.

Il Fatto

La società ricorrente, già parte di un precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 977/2026, presentava una nuova istanza di accesso a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (MCC) relativamente a un’ulteriore pratica di garanzia, motivata dall’esigenza di promuovere azioni giudiziarie risarcitorie per il ritardo nella conclusione del procedimento e per la perdita di finanziamenti. MCC riscontrava parzialmente l’istanza, negando l’ostensione integrale della documentazione sulla base di un generico richiamo a “verifiche istruttorie” in corso e a esigenze di riservatezza.

Avverso tale diniego la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., lamentando la violazione degli artt. 10 e 22 ss. della l. n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, estromettendolo dal giudizio, in quanto la gestione del fascicolo è rimessa in via esclusiva a MCC sulla base della convenzione di affidamento. Respinta anche l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta ammissione al Fondo: l’interesse all’accesso non viene meno, poiché le pretese risarcitorie per il danno da ritardo sono distinte e logicamente autonome rispetto all’esito del procedimento.

Nel merito, richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19/2020 e della Adunanza Plenaria n. 4/2021, il Collegio ritiene che l’istanza di accesso non sia generica: la ricorrente ha indicato con precisione la situazione giuridica da tutelare (pretese risarcitorie per danno da ritardo, lesione dell’immagine, perdita di finanziamenti) e il collegamento con i documenti richiesti, precludendo ogni valutazione sulla fondatezza delle future azioni. Non ravvisa alcun profilo di esercizio pretestuoso o esplorativo dell’accesso.

Quanto al diniego, la Corte evidenzia che la nota impugnata non individua quale tra gli interessi di cui all’art. 24, comma 6, l. n. 241/1990 sia in gioco, non identifica i soggetti titolari dell’asserita riservatezza e non specifica i divieti di normativa pubblicistica invocati. L’assenza di comunicazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 costituisce un ulteriore indice del difetto motivazionale.

Le precisazioni rese da MCC in giudizio circa la pendenza di un procedimento penale e i contatti con la Guardia di Finanza non possono sopperire all’omissione motivazionale del provvedimento impugnato, né integrare ex post la motivazione. Anche a voler ammettere un implicito richiamo al segreto istruttorio, l’eventuale presenza nel fascicolo di singoli documenti coperti da segreto non legittima un diniego generalizzato: il bilanciamento tra diritto di difesa e tutela dell’istruttoria impone di ricorrere a strumenti meno restrittivi come l’ostensione parziale, gli omissis o il differimento temporaneo ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006. La Corte sottolinea infine la tendenziale prevalenza dell’accesso difensivo quale “eccezione alle eccezioni”, con la conseguenza che la documentazione deve essere ostesa quando sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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