Cessazione della materia del contendere e compensazione per esecuzione tardiva del giudicato (TAR Campania n. 1188 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. consegue alla integrale esecuzione del giudicato, anche se sopravvenuta dopo la notificazione del ricorso introduttivo. L’esecuzione completa del titolo, avvenuta a distanza non eccessiva dal passaggio in giudicato, integra i giustificati motivi che legittimano la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., restando a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, il Comune era stato condannato al risarcimento dei danni da insidia stradale in favore del ricorrente, oltre interessi legali e spese. Dopo l’ordinanza di correzione, la sentenza era stata notificata in data 02.02.2024 e il titolo era passato in giudicato il 22.07.2024, come da certificazione del giudice civile.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la declaratoria di nullità degli atti elusivi, la condanna per ogni giorno di ritardo e la trasmissione alla Procura presso la Corte dei Conti. Il Comune e gli enti controinteressati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Nella pendenza del giudizio il ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento della complessiva somma imputata a sorte capitale, interessi, compensi liquidati, spese di C.T.U., spese esenti, compenso dell’atto di precetto e tassa di registrazione della sentenza.
Il Collegio ha ritenuto che dalla produzione documentale e dalla condotta processuale del Comune, non costituitosi, si evinca l’integrale esecuzione del titolo ottemperando e il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente. Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha inoltre valutato il profilo delle spese. L’esecuzione è stata esaustiva e completa, ma è intervenuta dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, pur a distanza non eccessiva dal passaggio in giudicato. Da tali elementi il Collegio ha tratto il convincimento della sussistenza di giustificati motivi idonei a legittimare la compensazione ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., ponendo al netto il solo contributo unificato a carico dell’amministrazione comunale.
La decisione conferma quindi l’autonomia del giudizio di ottemperanza rispetto al merito: la sopravvenuta esecuzione incide sulla pretesa sostanziale, non sulla regolazione delle spese, che resta ancorata alla condotta della parte obbligata e al tempo dell’adempimento.
Nota della Redazione
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