Improcedibilità del ricorso per ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 953 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione abbia già integralmente soddisfatto il diritto fatto valere, come nel caso di avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal giudicato. La declaratoria di improcedibilità consegue all’accertamento dell’intervenuta esecuzione del titolo esecutivo, a prescindere dalla qualificazione formale della richiesta avanzata dalla parte ricorrente. In tale evenienza, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari una sentenza che riconosceva il suo diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.500,00. A seguito della mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, la difesa attorea aveva depositato una nota con cui domandava il passaggio in decisione della causa, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale richiesta era motivata dal fatto che la ricorrente aveva ottenuto il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza, nonostante l’Amministrazione non avesse formalmente dimostrato di aver adempiuto.
Il TAR ha sottolineato che la sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’avvenuto pagamento, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte, è stata ritenuta assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore accertamento in ordine all’ottemperanza.
In particolare, la pronuncia richiama il principio per cui, nel processo amministrativo, la definizione del giudizio per improcedibilità è l’esito naturale quando l’interesse alla decisione venga meno nel corso del processo, come nell’ipotesi in cui il creditore abbia già ricevuto quanto gli spetta. Il Collegio ha quindi valorizzato la sostanza della situazione dedotta, non richiedendo una formale istanza di rinuncia o di cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale ha compensato integralmente le spese e gli onorari del giudizio, disponendo che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, come di prassi.
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Nota della Redazione
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