Notifica del titolo esecutivo all’amministrazione: è onere del creditore estrarre l’indirizzo PEC dai pubblici elenchi (TAR Lombardia n. 3340 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, trattandosi di rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Ai fini del decorso del termine, è onere del creditore notificare il titolo esecutivo all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dai pubblici elenchi, e in particolare dal Registro delle PP.AA. qualora l’amministrazione debitrice vi abbia comunicato il proprio domicilio digitale, essendo consentito l’utilizzo del domicilio digitale presente sul Registro IPA solo in caso di mancata indicazione nel primo elenco. La notifica del titolo esecutivo a un ufficio periferico dell’amministrazione o a un indirizzo diverso da quello istituzionalmente eletto non fa decorrere il termine e determina l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Il Fatto

Una docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno per l’illegittimo annullamento di un contratto a tempo determinato, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma dovuta. La ricorrente aveva notificato il titolo esecutivo all’Ufficio Scolastico Regionale e a un indirizzo PEC dell’amministrazione estratto dal Registro IPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di mero stile. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio e per difetto di notifica all’amministrazione esecutata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, data la sua natura di strumento di esecuzione forzata alternativo a quella ordinaria, quando l’oggetto della pretesa sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La norma è finalizzata a consentire all’amministrazione di completare le procedure di pagamento nel termine assegnato prima dell’introduzione del giudizio esecutivo.

La sentenza ha quindi affrontato il tema della corretta notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, che deve avvenire a mezzo PEC all’indirizzo estratto dai pubblici elenchi. L’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012 individua quali pubblici elenchi il Registro INI-PEC, l’INAD, l’ANPR, il Registro delle PP.AA., il Registro delle Imprese e il ReGIndE. Il successivo comma 1-ter consente di utilizzare il domicilio digitale presente sul Registro IPA solo in via residuale, ossia qualora l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

Il Collegio ha precisato che tale conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, il quale si limita a operare un rinvio raccordo alla disciplina dell’art. 16-ter, comma 1-ter, senza equiparare l’elenco IPA agli altri pubblici elenchi. Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva regolarmente comunicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC, sicché la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a tale indirizzo e non a quello dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che non è il debitore indicato nel titolo, né all’indirizzo ricavato dal Registro IPA.

La mancata notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’ente debitore, individuata secondo le regole sopra richiamate, ha comportato il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e la conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza, con compensazione delle spese di lite in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *