Ottemperanza al giudicato di condanna alle spese del Ministero dell’Istruzione (TAR Piemonte n. 1674 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il titolo esecutivo avente valore di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. legittima il creditore a domandare l’adempimento dell’obbligazione di pagamento rimasta ineseguita. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’importo quantificato dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare la misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza è dichiarata e, in caso di perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato.
Il Fatto
Il Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con due sentenze, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore del difensore distrattario delle parti ricorrenti, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 3.341,85. Le sentenze sono passate in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., e sono state ritualmente notificate.
L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dai titoli. La parte creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi ai giudicati limitatamente alle spese e competenze liquidate al difensore, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato al pagamento delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio osserva però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è soltanto quella di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Ciò vale in particolare per il capitale residuo e per gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Il Collegio rileva altresì che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che accorda alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici, dalla notificazione del titolo esecutivo, un intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente resistente di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, fermo restando che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti oltre i limiti di legge. In caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, con liquidazione secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55.
Nota della Redazione
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