Permesso di soggiorno per casi speciali e art. 603-bis cod. pen.: esclusa l’assimilazione ermeneutica (TAR Basilicata n. 103 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’art. 18-ter del D.lgs. n. 286/1998 presuppone l’accertamento della commissione, in danno del lavoratore straniero, del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603-bis cod. pen. Detta fattispecie si configura come condizione necessaria e tipica, non suscettibile di ampliamento in via ermeneutica attraverso l’assimilazione ad altre e diverse ipotesi delittuose. In sede di valutazione cautelare, l’insussistenza del richiamato presupposto fonda la reiezione dell’istanza di sospensione per carenza di fumus boni iuris.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR Basilicata il permesso di soggiorno emesso dalla Questura per motivi di giustizia, deducendone l’illegittimità e chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento questorile. Il ricorrente lamentava la mancata attribuzione dello status di vittima di sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art. 18-ter del D.lgs. n. 286/1998, istituto che consente il rilascio di un titolo di soggiorno per “casi speciali” a favore del lavoratore straniero che abbia subito condotte di intermediazione illecita. L’Amministrazione dell’Interno si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare alla luce del parametro dell’art. 55 cod. proc. amm., incentrando la verifica di ammissibilità della sospensione sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In relazione al primo requisito, il TAR ha ritenuto che il ricorso si presenti, ad un sommario esame, sprovvisto di fondamento, condividendo le valutazioni espresse nell’impugnato provvedimento questorile. Il presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di soggiorno “casi speciali” è costituito dall’avvenuta commissione, in danno del lavoratore straniero, del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. nella sua duplice declinazione, ossia la condotta di chi recluta manodopera, la esercita, la avvia al lavoro, ovvero la impiega in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno.
Il Collegio ha escluso che detta condizione possa essere dilatata in via ermeneutica: non è consentito ampliare le condizioni di attivazione dello speciale istituto attraverso l’assimilazione della fattispecie tipica ad altre diverse ipotesi delittuose. Tale opzione interpretativa, pur se orientata ad una finalità protettiva, si porrebbe in contrasto con la natura eccezionale della disciplina, che richiede un’applicazione rigorosa dei presupposti normativi.
Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che non è stato provato alcun pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto il ricorrente risulta comunque titolare di un valido titolo legittimante la permanenza nel territorio dello Stato. Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase e conseguente oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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