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Ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009: la legittimazione del datore di lavoro e il canone del “più probabile che non” (TAR Lombardia n. 3283 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 prescinde dalla proposizione della querela e non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’agente: i presupposti della misura possono essere dimostrati dall’amministrazione secondo la regola del “più probabile che non”, non già con il canone penalistico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”. La legittimazione alla richiesta di ammonimento spetta anche al datore di lavoro, che agisca a tutela dei dipendenti ex art. 2087 c.c., quando le condotte moleste siano state perpetrate nei loro confronti. L’invito a frequentare i servizi di recupero territoriali, di cui all’art. 3, comma 5-bis e 5-ter, d.l. n. 93/2013, è esteso a tutti i casi di ammonimento e non costituisce prescrizione, ma oggetto di valutazione ai fini della revoca.

Il Fatto

Una donna impugnava il decreto di ammonimento emesso dal Questore ex art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009, per condotte di atti persecutori riconducibili all’art. 612-bis c.p., poste in essere nei confronti del legale rappresentante di una società e dei suoi dipendenti. Le condotte contestate — urla, attività ginnica, canti e rumori molesti, oltre al motore dello scooter lasciato acceso — erano avvenute dal cortile dell’abitazione della ricorrente, confinante con gli uffici della società, e avevano determinato nei dipendenti un forte turbamento e uno stato d’ansia, tanto da indurli ad alterare le proprie abitudini lavorative e a richiedere il ricorso allo smart working.

La ricorrente deduceva, in particolare, l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura, la mancanza di un quadro probatorio idoneo e il difetto di legittimazione del titolare della società, sostenendo che il potere di richiesta sarebbe riconosciuto solo alla persona offesa. Lamentava altresì il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, ritenendo l’invito ai servizi di recupero limitato ai soli casi di violenza domestica e di genere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi in quanto connessi. Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione: il legale rappresentante della società aveva proposto la domanda sia a titolo personale, sia in qualità di datore di lavoro, gravando su di lui l’obbligo ex art. 2087 c.c. di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La richiesta risultava quindi correttamente presentata, essendo la condotta stata posta in essere anche nei confronti dei dipendenti.

Quanto al merito, il Tribunale ha chiarito che la valutazione discrezionale dell’amministrazione è diretta a verificare la sussistenza di una condotta imputabile all’agente, senza necessità di accertare l’elemento soggettivo come in ambito penale. Ne consegue che i presupposti della misura non devono essere dimostrati secondo il canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma possono ordinariamente fondarsi su un quadro anche soltanto indiziario, valutato alla luce della regola del “più probabile che non”.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto che l’ammonimento si basasse su un quadro fattuale ampio ed esaustivo, caratterizzato da molteplici episodi riscontrati attraverso dichiarazioni dei lavoratori e documenti audiovisivi acquisiti in istruttoria. Il carattere minaccioso e molesto delle condotte, avvertito dalla vittima e dai dipendenti, era emerso in modo evidente, essendo gli stessi costretti a modificare le proprie abitudini di vita e lavorative. Il tentativo della ricorrente di qualificare la propria condotta come meramente provocatoria è stato ritenuto irrilevante, trattandosi di una differente interpretazione fattuale non idonea a infirmare la legittimità della valutazione amministrativa.

Infine, il Collegio ha respinto il terzo motivo, chiarendo che l’invito a frequentare i servizi territoriali di recupero non è limitato ai soli casi di violenza domestica o di genere, ma si estende a tutte le ipotesi in cui si proceda all’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009. L’invito non costituisce una prescrizione, atteso che la partecipazione ai percorsi non è condizione per la revoca della misura, ma è oggetto di valutazione dell’autorità competente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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