L’ottemperanza contro il privato e la legittimazione della SGR cessata (TAR Lombardia n. 3284 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza con cui una pubblica amministrazione, che sia stata parte vittoriosa in un giudizio di cognizione, chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo che ha condannato soggetti privati all’esborso di una somma di denaro e a un facere infungibile. In base all’art. 112, comma 1, cod. proc. amm., l’obbligazione di eseguire il giudicato grava su tutte le parti soccombenti, ivi compresa la parte privata, che è pertanto investita di legittimazione passiva rispetto all’azione di ottemperanza. La società di gestione del risparmio che ha cessato la gestione di un fondo comune di investimento non ha più titolo a partecipare al giudizio, avendo perso la propria legittimazione, in quanto non conserva alcuna posizione giuridicamente rilevante con riguardo alla vicenda oggetto di contenzioso, stante l’autonomia patrimoniale del fondo.
Il Fatto
Il Comune ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice amministrativo aveva accolto la sua domanda e aveva condannato la società attuatrice di un programma integrato di intervento a prestare idonee garanzie in sostituzione o integrazione di quelle fornite dal suo dante causa, nonché al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e delle spese di giudizio. Il compendio immobiliare oggetto della convenzione urbanistica era stato ceduto a un fondo di investimento alternativo immobiliare, la cui gestione era nel frattempo passata da una società di gestione del risparmio a un’altra. Il Comune ha chiesto la condanna dei successivi aventi causa dell’originario soggetto attuatore all’integrazione o alla sostituzione delle garanzie, nonché il pagamento delle somme dovute. La società di gestione originaria ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, essendo stata sostituita nella gestione del fondo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’istanza di estromissione della società di gestione del risparmio originaria. In applicazione dell’art. 36, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 58/1998, il fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo e la società di gestione, una volta cessata dalla carica, non ha più alcun titolo per partecipare al processo, poiché l’esito dello stesso riguarda solo il fondo e il suo patrimonio. La situazione è assimilabile a quella di una società di capitali che agisca nella persona del suo amministratore: se questi cessa dalla carica, le vicende del giudizio non lo riguardano più. Il Collegio ha richiamato, sul punto, l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5558.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dal Comune. L’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. prevede che i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti, superando il previgente regime in cui il rimedio era azionabile solo nei confronti dell’autorità amministrativa. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2017 e con la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la compatibilità dell’azione della pubblica amministrazione con i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., in particolare nelle controversie aventi a oggetto accordi procedimentali. L’effettività della tutela giurisdizionale deve essere garantita anche alla pubblica amministrazione quando agisce come attrice, non potendo essa imporre coattivamente l’adempimento delle obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica, che non è riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi ex art. 21-ter della legge n. 241/1990.
Il Tribunale ha poi accolto il ricorso, condannando la società di gestione subentrante, in nome e per conto del fondo, a prestare le garanzie richieste entro trenta giorni, con possibilità per il Comune, in caso di inadempimento, di procedere all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del fondo, quale garanzia di tipo reale. Ha altresì condannato la società al pagamento delle somme dovute per il ritardo e delle spese di lite, rigettando la richiesta di penalità di mora per l’ulteriore ritardo, ritenuta ultronea alla luce dei rimedi già previsti.
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Nota della Redazione
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