Ottemperanza per carta docente: inammissibile se manca notifica alla sede legale dell’ente (TAR Lombardia n. 3190 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro è inammissibile qualora il titolo esecutivo di formazione giudiziale non sia stato notificato all’amministrazione debitrice presso la sua sede legale, individuata nell’indirizzo PEC primario risultante dal Registro delle PP.AA., prima del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La notifica a un ufficio periferico o a un indirizzo diverso da quello primario, ancorché utilizzato in prassi, non è idonea a far decorrere il termine e determina l’improcedibilità dell’azione esecutiva.
Il Fatto
A seguito della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto di un docente all’erogazione della somma annuale prevista per la carta docente, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio.
In sede di trattazione camerale, il Collegio ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, connesso al mancato decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, per difetto di notifica all’amministrazione esecutata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, qualora l’oggetto della pretesa sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato e l’esecuzione possa avvenire nelle forme ordinarie o in quelle specifiche del processo amministrativo. La finalità della norma è quella di consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento spontaneo, prima dell’instaurazione del contenzioso esecutivo.
Quanto alle modalità della notifica, il Collegio ha precisato che, in caso di notifica a mezzo PEC, l’indirizzo da utilizzare deve essere estratto dai pubblici elenchi secondo la disciplina dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. In particolare, per le pubbliche amministrazioni, la notifica è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nel Registro delle PP.AA.; l’utilizzo dell’indirizzo presente nel Registro IPA è invece consentito solo in via sussidiaria, quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Nel caso di specie, il Ministero ha eletto il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. nell’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La notifica del titolo esecutivo è stata invece effettuata presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale e altri indirizzi PEC indicati in un comunicato ministeriale di prassi. Il Tribunale ha escluso che tali notifiche possano considerarsi idonee, trattandosi di uffici diversi dalla struttura di vertice che rappresenta l’ente e di indirizzi non risultanti dal registro ufficiale.
La notifica presso l’Avvocatura dello Stato è stata altresì ritenuta non surrogabile, essendo prevista solo a fini processuali e non essendo idonea a far decorrere il termine per l’adempimento spontaneo. La mancata notifica alla sede reale dell’ente ha comportato la mancata decorrenza del termine e la conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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