Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 3185 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, dell’importo per cui è controversia determina la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcuna utilità da conseguire attraverso la tutela esecutiva. La compensazione delle spese di lite può essere disposta per giusti motivi, in particolare quando la notifica del titolo esecutivo, ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, non sia stata effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, il cui indirizzo PEC deve essere estratto dal Registro delle PP.AA.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, agiva in giudizio per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici indicati, la somma complessiva di Euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, sicché il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a conformarsi al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, oltre alla refusione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 28 aprile 2026, con cui veniva attestato l’avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, dell’importo oggetto di controversia. Ciò ha indotto il Collegio a ritenere non più sussistente l’interesse alla decisione, atteso che la pretesa azionata in sede di ottemperanza aveva trovato integrale soddisfazione.

Il Collegio ha, pertanto, dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente al principio per cui, una volta intervenuto l’adempimento spontaneo dell’amministrazione, viene meno l’oggetto della controversia e non residua alcuna utilità per il creditore.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso qualora la notifica del titolo esecutivo, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, non sia stata effettuata presso la sede legale dell’ente, il cui indirizzo PEC deve essere estratto dal Registro delle PP.AA. (nella specie, uffgabinetto@postacert.istruzione.it). Sulla base di tale premessa, ha ravvisato giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, nonostante la domanda di condanna avanzata dal ricorrente in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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