Obbligo di ottemperanza per la carta docente: giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3053 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla “carta docente” e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione per le annualità indicate costituisce titolo esecutivo idoneo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’Amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non può limitarsi a una generica contestazione ma deve provare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità oggettiva di eseguire il giudicato. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora un commissario ad acta che opererà solo in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. Il commissario, il cui operato rientra nei compiti istituzionali, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il loro diritto a ottenere la “carta docente” per diverse annualità, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione e a corrispondere i relativi importi. Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguito il provvedimento, ormai passato in giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, accertando la formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha quindi rilevato che la pretesa fatta valere era adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, costituitasi, non aveva contestato il proprio inadempimento.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni. In applicazione del meccanismo previsto dall’art. 114 cod. proc. amm., ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale assumerà le funzioni solo su istanza della parte creditrice, trascorso inutilmente il termine assegnato.
Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni, adottando gli atti necessari direttamente o tramite un funzionario delegato, coordinandosi con le strutture regionali. Poiché l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese, liquidate tenendo conto della serialità del contenzioso e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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