Carta docente ai docenti precari: accolta l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3050 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto di un docente precario alla “carta docente” per gli anni scolastici indicati, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato un commissario ad acta che provvede, entro sessanta giorni, all’esecuzione dell’incarico, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme, la sua concessione risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha agito davanti al Tribunale di Como che, con sentenza del 23.01.2025, ha accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione il beneficio o altro equipollente e a corrispondere i relativi importi.
Avendo l’amministrazione lasciato inadempiuto il titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo la difesa del ricorrente documentato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, con attestazione della cancelleria, e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 tra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso.
Accertato l’inadempimento, non contestato dall’amministrazione, il TAR ha ordinato l’esecuzione integrale della sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza compenso trattandosi di attività istituzionale.
Il Collegio ha invece negato la penalità di mora invocata dal ricorrente, ritenendo la sua concessione manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notifica della sentenza e dell’entità delle somme pretese. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, tenendo conto della serialità del contenzioso richiamando i precedenti di Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026 e le altre decisioni citate, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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