Ottemperanza per carta docente: commissario ad acta in caso di inerzia ministeriale (TAR Lombardia n. 2868 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la mancata esecuzione anche parziale del titolo esecutivo, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e la condanna a dare esecuzione integrale al giudicato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di perdurante inerzia, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere l’importo di € 500,00 annui a titolo di carta docente in favore di tre docenti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. I docenti hanno quindi notificato e depositato ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare deduzioni nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che il titolo esecutivo è passato in giudicato e ritualmente notificato, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione.

Dalla documentazione versata in atti risulta che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. La costituzione con memoria di stile e l’assenza di deduzioni sul punto confermano che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Il TAR condanna l’amministrazione a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, viene sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Milano, Monza Brianza, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, adottando gli atti necessari direttamente o tramite funzionario delegato.

Il Collegio precisa che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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