Integrazione del contraddittorio per accesso documentale in corso di causa (TAR Lombardia n. 2856 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta nel corso di un giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. ha valenza decisoria, incidendo su situazioni giuridiche diverse da quelle oggetto del giudizio principale. La documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche fatte valere nel processo, con una nozione di strumentalità in senso ampio, che non si limita alla possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma si estende alla risoluzione stragiudiziale della controversia o alla proposizione di nuove impugnazioni. La mancata notifica dell’istanza a tutti i controinteressati determina l’obbligo di integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato i verbali del Consiglio Federale con cui la Federazione Scacchistica Italiana ha assegnato alla controinteressata l’organizzazione dei campionati italiani giovanili per il biennio 2026-2027, unitamente al provvedimento di parziale rigetto dell’istanza di accesso agli atti formulata in data 19 dicembre 2025. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 290/2026, avendo il Tribunale ritenuto, in sede di sommaria delibazione, che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Con successiva istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento di diniego parziale e l’accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione relativa alla gara.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2023, secondo cui l’ordinanza che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio ha valenza decisoria, incidendo su situazioni giuridiche distinte da quelle del processo principale. La valutazione demandata al giudice non riguarda solo la rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma anche l’eventuale utilità per la risoluzione stragiudiziale della controversia, per la proposizione di una nuova impugnazione o di una diversa domanda di tutela dinanzi ad altra autorità giudiziaria.

Nel caso di specie, pur residuando dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento dei verbali di assegnazione, il Tribunale ritiene comunque sussistente un rapporto di strumentalità in senso ampio tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica azionata dalla ricorrente.

Tuttavia, l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. risulta notificata alla Federazione e alla controinteressata aggiudicataria, ma non alla ATI “Scacchi in Calabria”, anch’essa controinteressata rispetto alla documentazione richiesta. Il Tribunale dispone pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., assegnando alla ricorrente il termine perentorio di trenta giorni per la notifica e di dieci giorni per il deposito della prova, fissando la camera di consiglio del 14 ottobre 2026 per il prosieguo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *