Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del diniego di permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 2857 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, annulla in autotutela il provvedimento impugnato, soddisfacendo integralmente le ragioni del ricorrente. In tal caso non residua alcun interesse alla decisione nel merito del ricorso. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lombardia – Sezione Quarta il provvedimento con cui la Questura aveva dichiarato l’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 16 gennaio 2025.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con provvedimento del 13 maggio 2026, la Questura aveva annullato in autotutela il decreto impugnato, eliminando così l’atto lesivo dedotto in giudizio.
Alla luce di tale sopravvenienza, il TAR ha ritenuto che le ragioni del ricorrente fossero state integralmente soddisfatte, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e sussistendo pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, considerata la peculiarità della fattispecie e l’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione.
Il Tribunale ha infine disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
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Nota della Redazione
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