Sospensione del conguaglio per monetizzazione oneri con cauzione sostitutiva (TAR Lombardia n. 846 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare del provvedimento con cui il Comune invita al pagamento di un conguaglio relativo alla monetizzazione delle dotazioni di servizi può essere subordinata alla prestazione di una cauzione, alternativa nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma complessivamente richiesta dall’Amministrazione. La misura cautelare perde automaticamente efficacia se la garanzia non è prestata nel termine assegnato. La complessità delle questioni di merito non osta all’accoglimento dell’istanza, ove ricorra l’esigenza di tutelare la parte richiedente in pendenza del giudizio, e il giudice può contestualmente disporre che l’Amministrazione emendi eventuali errori nell’individuazione della somma dovuta.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota del Comune di Milano del 7 aprile 2026, con cui l’Amministrazione richiedeva il pagamento del conguaglio tra la somma verificata d’ufficio e quella autodeterminata in materia di monetizzazione delle dotazioni di servizi, chiedendone la sospensione e la condanna alla restituzione della minor somma già versata. Unitamente all’atto di pagamento, la società contestava anche il silenzio-rifiuto serbato dal Comune sull’istanza di accesso agli atti volta a ottenere il Rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la propria giurisdizione e competenza, ha riconosciuto che la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondimento non realizzabile nella fase cautelare, non escludendo per questo la sussistenza del fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio, subordinando però l’efficacia della misura alla prestazione di una cauzione di importo pari alla somma complessivamente richiesta, indicata in € 490.194,27, che potrà avere alternativamente il carattere di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
La garanzia deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, con l’espressa avvertenza che la mancata prestazione comporterà l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare. Il Tribunale ha inoltre disposto che gli Uffici comunali provvedano a emendare eventuali errori e/o illegittimità correlati all’individuazione della somma complessiva posta a carico della ricorrente, sulla base delle risultanze del Rapporto oneri del 1° aprile 2026, e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 5 maggio 2027, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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