Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo (TAR Lombardia n. 2815 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’esecuzione del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché risulta conseguito il bene della vita sotteso alla domanda. L’adempimento tardivo non esonera tuttavia la Pubblica Amministrazione dalla refusione delle spese di lite, applicandosi il criterio della soccombenza virtuale, atteso che la proposizione del ricorso ha costituito lo stimolo per l’esecuzione del giudicato. La liquidazione deve comunque tenere conto del limitato impegno difensivo richiesto in cause seriali, che non implicano l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15/3/2001, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma e delle spese di lite. In vista della trattazione del ricorso, l’Amministrazione comunicava di aver disposto il pagamento, mentre la ricorrente, pur avendo ricevuto un accredito, ne contestava la riconducibilità alla sentenza per genericità della causale, chiedendo comunque la condanna alle spese per intervenuta soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione e della stessa dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuto pagamento, risultava conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni utilità della pronuncia di merito sull’obbligo di eseguire il giudicato.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto applicabile il criterio della soccombenza virtuale, in quanto la Pubblica Amministrazione ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, sicché l’azione esperita ha svolto funzione sollecitatoria dell’esecuzione. La condanna alle spese costituisce pertanto conseguenza necessaria dell’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo.

La Corte ha tuttavia precisato che la quantificazione deve avvenire con riguardo al limitato impegno richiesto al difensore in una causa avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente, che ha carattere seriale e non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha pertanto liquidato le spese in misura ridotta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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