Il principio tempus regit actum regola la successione delle leggi elettorali e la preferenza di genere è costituzionalmente legittima (TAR Valle d’Aosta n. 4 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento elettorale è un procedimento complesso, scomponibile in fasi distinte, retto dal principio tempus regit actum: ciascuna fase è regolata dalla legge vigente al momento del suo compimento, non da quella vigente all’avvio del procedimento. Il decreto di convocazione dei comizi non cristallizza la disciplina applicabile all’intera competizione, né determina l’ultrattività della legge abrogata. La previsione che, in caso di espressione di tre preferenze, almeno una riguardi candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima, costituisce misura legittima di riequilibrio della rappresentanza, di natura non coattiva e rimessa alla libera scelta dell’elettore, conforme agli artt. 3, 48 e 51 Cost. e all’art. 15, comma 2, dello Statuto speciale. L’elettore è legittimato ad agire in materia elettorale ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.p.a. nell’ambito di un’azione popolare volta a garantire il controllo diffuso sulla legalità del procedimento.
Il Fatto
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta approvava, il 27 febbraio 2025, una legge di modifica della disciplina elettorale che reintroduceva la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, di cui almeno una per candidati di genere diverso. Sottoposta a referendum confermativo, la legge veniva confermata il 10 agosto 2025 e promulgata il 14 agosto successivo, entrando in vigore il 20 agosto 2025. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si svolgevano il 28 settembre 2025, con proclamazione degli eletti l’8 ottobre 2025. Alcune elettrici impugnavano la proclamazione, deducendo l’illegittima applicazione della nuova legge alla competizione elettorale, la violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione per l’incertezza normativa, nonché la illegittimità costituzionale della norma sulla preferenza di genere. La Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende le eccezioni preliminari. Il ricorso risulta notificato ad almeno uno dei controinteressati, essendo stato consegnato anche alla residenza di un soggetto eletto. Quanto alla legittimazione, l’art. 130, comma 1, c.p.a. distingue la legittimazione del candidato da quella dell’elettore: quest’ultima configura un’ipotesi di azione popolare, rimedio correttivo sganciato da una posizione giuridica soggettiva propria, finalizzato a garantire il controllo sociale sulla legalità del procedimento elettorale. Ne consegue che l’elettore può far valere qualunque censura idonea a determinare la correzione dei risultati o la rinnovazione delle operazioni.
Nel merito, il Collegio respinge i primi tre motivi, affermando che il procedimento elettorale è retto dal principio tempus regit actum: ciascuna fase è disciplinata dalla legge vigente al momento del suo perfezionamento. Il decreto di convocazione dei comizi ha natura meramente attuativa e non cristallizza la normativa applicabile all’intera competizione. Nel caso di specie, la nuova legge, entrata in vigore il 20 agosto 2025, incide esclusivamente sulla fase della votazione e dello scrutinio, regolandone le modalità di espressione delle preferenze; essa è pertanto applicabile alle operazioni di voto del 28 settembre 2025, essendo intervenuta con congruo anticipo rispetto alla campagna elettorale e alla presentazione delle liste. Opinare diversamente significherebbe introdurre un principio di ultrattività della legge abrogata privo di fondamento.
Quanto ai motivi di illegittimità costituzionale, il Tribunale rileva l’inconferenza del parametro statutario richiamato, individuato nell’art. 16, comma 2, dello Statuto, che riguarda il requisito di residenza, mentre il parametro pertinente è l’art. 15, comma 2, che promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni. Il percorso argomentativo richiama l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 422/1995, sfavorevole a meccanismi di riequilibrio, è stata superata dalla riforma dell’art. 51 Cost. e dagli interventi della Corte con le sentenze n. 49/2003 e n. 4/2010, che hanno dichiarato non fondate le questioni relative alla doppia preferenza di genere. La norma censurata non incide sulla parità di chances né prefigura un risultato elettorale: la preferenza aggiuntiva di genere è una facoltà rimessa all’elettore, misura aleatoria e non coattiva, che realizza indirettamente ed eventualmente un’azione positiva di riequilibrio. La questione è pertanto manifestamente infondata e il ricorso viene respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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