Ottemperanza per la carta docente: il giudicato del giudice ordinario si esegue con la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2816 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accoglie il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. qualora l’Amministrazione non abbia provveduto all’esecuzione della sentenza entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La nomina del commissario ad acta deve essere disposta sin da subito per il caso di persistente inottemperanza, con l’assegnazione all’organo ausiliario del potere di procedere anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto-legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero al riconoscimento del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente adiva quindi il TAR Lombardia con il ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando la regolare notifica della sentenza del giudice del lavoro, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione non aveva ottemperato al dictum giudiziale.
Il Collegio ha disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente in favore della ricorrente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni. Al commissario è stata riconosciuta la facoltà di procedere, in caso di incapienza di fondi, anche attraverso l’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.
La sentenza ha infine posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta in considerazione del carattere seriale della controversia e distraendole in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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